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Evaluations and Proceedings Implementing Act

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This implementing regulation sets out how the Commission conducts evaluations of general-purpose AI models under Article 92 of the AI Act and how it runs proceedings that may end in a fine under Article 101. It covers the technical means by which providers must grant access to a model, the appointment and selection of independent experts, the opening and closing of proceedings, written observations on preliminary findings, access to the file, the protection of confidential information, and limitation periods. It entered into force on 10 August 2026.

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Conduct of Evaluations and Proceedings

Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1755 of 20 July 2026

CAPO I
Disposizioni Generali Apri come pagina

Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione Apri come pagina

Il presente regolamento stabilisce:
(a) le modalità e le condizioni dettagliate per le valutazioni dei modelli di IA per finalità generali, comprese le modalità dettagliate per la partecipazione di esperti indipendenti e la procedura per la loro selezione, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2024/1689;
(b) le modalità dettagliate e le garanzie procedurali per i procedimenti in vista dell’eventuale adozione di decisioni a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689.
CAPO II
Valutazioni ed Esperti Indipendenti Apri come pagina

Articolo 2: Accesso ai modelli di IA per finalità generali Apri come pagina

1. Qualora la Commissione adotti una decisione che richiede l’accesso a un modello di IA per finalità generali a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, tale decisione specifica i mezzi tecnici, gli strumenti, i componenti e le condizioni, compreso il termine per la fornitura di tale accesso da parte del fornitore. La decisione può inoltre specificare i requisiti tecnici minimi, anche per quanto riguarda le prestazioni, la latenza e la capacità effettiva (throughput) necessari per effettuare la valutazione.
2. L’accesso richiesto è adeguato agli obiettivi della valutazione. Tale accesso può comprendere l’accesso attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni («API»), l’accesso interno, l’accesso al codice sorgente, l’accesso ai pesi dei modelli, l’accesso all’infrastruttura utilizzata per ospitare il modello di IA per finalità generali e l’accesso per ispezionare e modificare lo stato del sistema durante l’interazione con il modello. Tale accesso può comprendere, tra l’altro, tutti i livelli di accesso concessi ai dipendenti del fornitore. I fornitori di modelli di IA per finalità generali ai quali è richiesto di fornire l’accesso garantiscono che tale accesso non sia soggetto a vincoli tecnici o di altro tipo che ostacolino materialmente una valutazione adeguata.
3. La Commissione può imporre al fornitore di disabilitare qualsiasi misura di registrazione che possa tracciare o registrare l’accesso della Commissione al modello di IA per finalità generali, nella misura necessaria a garantire l’integrità e la riservatezza del processo di valutazione.
4. I fornitori di modelli di IA per finalità generali ai quali è richiesto di fornire l’accesso a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 forniscono tale accesso senza indebito ritardo ed entro il termine stabilito nella decisione adottata a norma del paragrafo 1, consentendo alla Commissione di accedere a tutti gli elementi del modello di IA per finalità generali in questione che sono necessari per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689.

Articolo 3: Esperti indipendenti Apri come pagina

1. Qualora nomini un esperto indipendente incaricato di effettuare valutazioni per suo conto a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione tiene conto, ai fini della valutazione dell’indipendenza di tale esperto da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali conformemente all’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, dell’esistenza di un assetto condiviso in termini di proprietà, governance, gestione, personale o risorse dell’esperto interessato, di qualsiasi precedente nomina per effettuare valutazioni per conto della Commissione, nonché dell’esistenza di rapporti contrattuali tra l’esperto e il fornitore interessato o qualsiasi altro fornitore almeno nei 12 mesi precedenti la valutazione effettuata dalla Commissione. L’esperto nominato rimane indipendente per tutta la durata della nomina. Ciascun esperto indipendente nominato presenta una dichiarazione di interessi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 della Commissione 3Regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 della Commissione, del 7 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale ([GU L, 2025/454, 10.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/454/oj](https://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/454/oj))..
2. Al fine di garantire la riservatezza dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate, gli esperti nominati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 si impegnano a mantenere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità per la Commissione delle informazioni sensibili cui ricevono accesso a seguito della loro nomina, conformemente all’articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1689. Prima di nominare un esperto, la Commissione prende in considerazione e valuta se l’esperto disponga di protocolli di sicurezza delle informazioni interni ed esterni o vi abbia accesso. Gli esperti si impegnano a mantenere protocolli di sicurezza adeguati per tutta la durata della loro nomina.
3. Gli esperti rispettano l’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. L’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 si applica mutatis mutandis agli esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
5. I fornitori possono presentare osservazioni motivate riguardanti gli esperti indipendenti nominati per effettuare la valutazione del loro modello qualora intendano sollevare preoccupazioni in merito all’assenza dei criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
6. La Commissione può revocare la nomina dell’esperto indipendente se:
(a) si è verificato un cambiamento sostanziale delle circostanze di cui al paragrafo 1 che ne metta seriamente in dubbio l’indipendenza;
(b) l’esperto non mantiene in essere misure adeguate per garantire la riservatezza dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate a norma del paragrafo 2;
(c) un fornitore ha presentato osservazioni motivate a norma del paragrafo 4 che dimostrano in modo manifesto e inequivocabile l’assenza dei criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.

Articolo 4: Selezione di esperti indipendenti Apri come pagina

1. La Commissione nomina esperti indipendenti a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 a seguito di un invito a manifestare interesse basato sui criteri di selezione stabiliti in tale invito. La Commissione può istituire un elenco permanente di esperti indipendenti sulla base di un invito a manifestare interesse. La Commissione può selezionare esperti indipendenti da tale elenco senza un’ulteriore procedura di selezione.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può nominare direttamente esperti indipendenti se gli esperti in questione sono membri del gruppo di esperti scientifici istituito a norma dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2024/1689.
3. La Commissione può inoltre nominare esperti indipendenti incaricati di effettuare valutazioni per suo conto secondo una procedura a norma dell’articolo 167 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 4Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ([GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj](https://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj))..
CAPO III
Procedimenti Apri come pagina

Articolo 5: Apertura dei procedimenti Apri come pagina

1. La Commissione può avviare un procedimento in vista dell’eventuale adozione di decisioni a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 relativamente alla pertinente condotta dei fornitori di modelli di IA per finalità generali di cui a tale articolo.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può esercitare i suoi poteri a norma del capo IX, sezione 5, del regolamento (UE) 2024/1689 prima di aprire un procedimento a norma di tale paragrafo.
3. Prima di aprire un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie nei confronti di un fornitore di un modello di IA per finalità generali per motivi di urgenza dovuti a un rischio di grave danno per la salute, requisiti di sicurezza o altri motivi connessi all’interesse pubblico contemplati dal regolamento (UE) 2024/1689, compreso il divieto di mettere a disposizione sul mercato un modello di IA per finalità generali, sulla base di una constatazione prima facie di una violazione di tale regolamento.

Articolo 6: Chiusura dei procedimenti Apri come pagina

1. Se, dopo aver avviato il procedimento a norma dell’articolo 5, stabilisce che non vi sono motivi per adottare una decisione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione chiude il procedimento mediante decisione. Se il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo presentato da un fornitore a valle a norma dell’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione dà al ricorrente la possibilità di esprimere il proprio punto di vista prima di adottare una decisione di chiusura del procedimento.
2. La chiusura del procedimento conformemente al paragrafo 1 non impedisce alla Commissione di riaprire il procedimento mediante decisione, anche quando le misure richieste a norma dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 sono inefficaci o gli impegni resi vincolanti mediante decisione a norma dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 non sono rispettati, o quando la decisione di cui al paragrafo 1 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, o vi è una modifica significativa dei rischi sistemici posti a livello dell’Unione dal modello di IA per finalità generali in questione.
CAPO IV
Garanzie Procedurali Apri come pagina

Articolo 7: Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari Apri come pagina

1. Il fornitore cui sono rivolte le constatazioni preliminari a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 («destinatario») può, per iscritto, in modo sintetico e conformemente ai requisiti di formato e lunghezza dei documenti di cui all’allegato, trasmettere alla Commissione le sue osservazioni su tali constatazioni e presentare prove a sostegno delle stesse.
2. Il destinatario invia tali osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione, che non è inferiore a 21 giorni. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle informazioni presentate dal destinatario dopo la scadenza del termine stabilito.
3. Le informazioni fornite alla Commissione a norma del paragrafo 1 sono corrette, complete e non fuorvianti. Esse sono presentate in modo chiaro, ben strutturato e intelligibile.
4. Le osservazioni scritte di cui al paragrafo 1 sono redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale e, se questa non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, sono corredati di una traduzione fedele in una lingua ufficiale dell’Unione.
5. I documenti, la documentazione tecnica, il codice sorgente o qualsiasi altra informazione sono forniti alla Commissione conformemente all’articolo 14.
6. Le informazioni fornite alla Commissione a norma del paragrafo 1 sono corredate di una prova scritta attestante che le persone che le trasmettono sono autorizzate ad agire per conto del destinatario delle constatazioni preliminari in questione.
7. La Commissione conferma senza indugio e per iscritto al destinatario delle constatazioni preliminari in questione o ai suoi rappresentanti il ricevimento delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Articolo 8: Accesso al fascicolo Apri come pagina

1. Su richiesta, la Commissione concede al destinatario l’accesso al fascicolo. L’accesso al fascicolo non è concesso prima della notifica delle constatazioni preliminari a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
2. Nel fornire l’accesso al fascicolo, la Commissione fornisce al destinatario tutti i documenti menzionati nelle constatazioni preliminari, fatte salve le espunzioni effettuate a norma dell’articolo 9, al fine di proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione fornisce l’accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione è determinata conformemente ai criteri che seguono.
(a) L’accesso ai documenti è concesso soltanto a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dal destinatario e indicati espressamente, i cui nominativi sono comunicati preventivamente alla Commissione.
(b) I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati sono imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un’impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione.
(c) Le persone che figurano nell’elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici indicati non possono, a partire dalla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere un rapporto di lavoro con il destinatario o trovarsi in una situazione analoga a quella di un dipendente del destinatario. Se nel corso dell’indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell’indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati stabiliscono un rapporto di questo tipo con il destinatario o con altre imprese attive sugli stessi mercati del destinatario, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati e il destinatario informano tempestivamente la Commissione in merito alle caratteristiche di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati in questione forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che essi non hanno più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi della lettera a) e che la Commissione non ha messo a disposizione del destinatario. Essi forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
(d) I consulenti giuridici ed economici e gli esperti tecnici esterni indicati non possono divulgare i documenti loro forniti o il relativo contenuto a persone fisiche o giuridiche che non abbiano sottoscritto l’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione, né possono utilizzare i documenti loro forniti o il relativo contenuto per fini diversi da quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 10.
(e) Nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione può essere effettuata per via elettronica o (per alcuni o per tutti i documenti) presso i locali della Commissione.
4. In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l’accesso a determinati documenti o di concedere l’accesso a documenti parzialmente espunti a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 3, se stabilisce che il danno che la parte che ha presentato i documenti in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sarebbe nel complesso maggiore dei benefici della divulgazione dei documenti nella loro forma integrale ai fini dell’esercizio del diritto di essere ascoltati.
5. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate, alla corrispondenza e ai documenti interni della Commissione, del consiglio per l’IA, del forum consultivo, del gruppo di esperti scientifici, delle autorità competenti degli Stati membri e di altre autorità competenti. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di una violazione.
6. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati di cui al paragrafo 3 possono, entro una settimana dal ricevimento dell’accesso a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito al destinatario a norma del paragrafo 2, al fine di mettere tale versione non riservata a disposizione del destinatario, o di estendere la possibilità di accesso al fascicolo, a norma della procedura di divulgazione, ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni indicati. Tali accessi supplementari possono essere concessi soltanto in via eccezionale e a condizione che siano indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto del destinatario di essere ascoltato.
7. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 4 a 6, la Commissione può imporre alla parte che ha presentato i documenti in questione di fornirne una versione non riservata a norma dell’articolo 9.
8. Laddove ritenga che una richiesta a norma del paragrafo 6 sia fondata nell’ottica di garantire che il destinatario sia in grado di esercitare in modo efficace il diritto di essere ascoltato, la Commissione chiede alla parte che ha fornito le informazioni in questione di accettare di mettere a disposizione del destinatario una versione non riservata o di accettare di estendere ad altre persone o imprese indicate la possibilità di accesso, a norma della procedura di divulgazione, soltanto per quanto riguarda i documenti in questione.
9. In caso di rifiuto della parte che ha fornito le informazioni, la Commissione adotta una decisione che stabilisce la procedura di divulgazione dei documenti in questione.
10. I documenti ottenuti attraverso l’accesso al fascicolo fornito a norma del presente articolo sono utilizzati solo ai fini dei pertinenti procedimenti, nell’ambito dei quali è stato concesso l’accesso ad essi, o dei procedimenti giudiziari o amministrativi, collegati ai primi, riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1689.
11. In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell’accesso al fascicolo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l’accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.

Articolo 9: Individuazione e protezione delle informazioni riservate Apri come pagina

1. Salvo diversamente disposto dal regolamento (UE) 2024/1689 o dall’articolo 8 del presente regolamento, la Commissione non divulga né rende accessibili i documenti o le altre informazioni che ottiene ai fini del procedimento aperto a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche.
2. La Commissione informa le persone fisiche o giuridiche che sono all’origine dei documenti o delle altre informazioni da essa ottenuti ai fini del procedimento aperto a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento che l’accesso a tali documenti o informazioni può essere concesso a norma dell’articolo 8 del presente regolamento. Qualora abbiano fornito volontariamente tali documenti o informazioni alla Commissione, tali persone accettano che l’accesso a tali documenti e informazioni possa essere concesso a norma dell’articolo 8.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può imporre alle persone fisiche o giuridiche che sono all’origine dei documenti del suo fascicolo di individuare i documenti e le dichiarazioni o le relative parti che, a loro parere, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate, e di individuare le persone fisiche e giuridiche in relazione alle quali tali informazioni sono considerate riservate. La Commissione può inoltre fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono individuare le parti di una decisione della Commissione che, a loro avviso, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.
4. La Commissione può fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche:
(a) per ogni singolo documento o parti di esso, motivano le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;
(b) forniscono alla Commissione una versione non riservata dei documenti, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;
(c) forniscono una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione espunta.
5. Se le persone fisiche o giuridiche non rispettano i paragrafi 3 e 4, la Commissione può ritenere che le informazioni in questione non contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate.
6. Se stabilisce che determinate informazioni che una persona fisica o giuridica ritiene riservate possono essere divulgate, o perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, la Commissione comunica alla persona fisica o giuridica la sua intenzione di divulgarle se non riceve obiezioni entro una settimana. Se la persona fisica o giuridica in questione si oppone alla divulgazione, la Commissione può adottare una decisione motivata in cui specifica il termine a partire dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non è inferiore ad una settimana dalla data della notifica. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.

Articolo 10: Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni Apri come pagina

1. La Commissione può adottare una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a uno specifico fornitore di un modello di IA per finalità generali per i comportamenti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 entro cinque anni dal giorno in cui tali comportamenti sono stati adottati da tale fornitore.
2. In caso di comportamento continuato o ripetuto, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui cessa il comportamento.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione ai fini di un’indagine o di un procedimento per un comportamento di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora. Le azioni che interrompono il decorso di tale termine comprendono:
(a) richieste di documentazione o altre informazioni;
(b) richieste di accesso per effettuare valutazioni del modello;
(c) inviti a un dialogo strutturato;
(d) apertura di un procedimento.
4. Ogni interruzione del termine di cui al paragrafo 1 fa decorrere nuovamente il termine dal principio. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante cui la prescrizione è sospesa a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 11: Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni Apri come pagina

1. La facoltà della Commissione di applicare le decisioni adottate a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine decorre dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 diventa definitiva.
3. Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto:
(a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
(b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.
4. Ogni interruzione del termine di cui al paragrafo 1 fa decorrere nuovamente il termine dal principio.
5. Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso:
(a) durante il periodo concesso per il pagamento; o
(b) per tutto il periodo in cui l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea o di un organo giurisdizionale nazionale.
CAPO V
Disposizioni Generali e Finali Apri come pagina

Articolo 12: Decorrenza dei termini Apri come pagina

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i termini di cui al regolamento (UE) 2024/1689 e al presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2024/1689 o del presente regolamento.

Articolo 13: Fissazione dei termini Apri come pagina

1. Se fissa un termine a norma del regolamento (UE) 2024/1689 o del presente regolamento, la Commissione tiene debitamente conto di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto e di tutti gli interessi in gioco, in particolare della possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esercitare il loro diritto ad essere ascoltati e della necessità che il procedimento o l’indagine si svolga con celerità.
2. Se del caso, e su richiesta motivata del fornitore interessato prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione, il termine può essere prorogato. Nel decidere se concedere tale proroga, la Commissione valuta se la richiesta motivata è sufficientemente fondata e se la proroga richiesta rischia di avere effetti negativi sulle indagini o sul procedimento.

Articolo 14: Trasmissione e ricevimento di informazioni Apri come pagina

1. La trasmissione di documenti o di qualsiasi altra informazione alla Commissione e dalla Commissione avviene per via digitale. Le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e di firma possono essere emesse o pubblicate e aggiornate periodicamente dalla Commissione.
2. I documenti trasmessi per via digitale sono firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 5Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ([GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2014_257_R_TOC), ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj))..
3. I documenti trasmessi alla Commissione per via digitale si considerano ricevuti il giorno in cui la Commissione invia l’avviso di ricevimento.
4. Per le informazioni in tempo reale o in tempo prossimo al reale condivise ad esempio attraverso API o altri mezzi equivalenti, la Commissione definisce i metodi e la durata di tale condivisione delle informazioni. Prima di definire i metodi e la durata, la Commissione può invitare il fornitore a proporre altri metodi di condivisione delle informazioni in tempo reale.
5. I documenti e ogni altra informazione trasmessa alla Commissione per via digitale si considerano non ricevuti se si verifica una delle seguenti circostanze:
(a) il documento, o parti del documento, risultano inaccessibili o inutilizzabili;
(b) il documento contiene virus, malware o altre minacce;
(c) il documento contiene una firma elettronica la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.
6. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 5, la Commissione informa il mittente senza indebito ritardo e gli dà la possibilità di esprimere il proprio parere e di correggere la situazione entro un termine ragionevole.
7. In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale, i documenti possono essere trasmessi alla Commissione per posta raccomandata. Tali documenti si considerano ricevuti dalla Commissione il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione.
8. In deroga ai paragrafi 1 e 7, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale e per posta raccomandata, i documenti possono essere consegnati a mano alla Commissione. Tali documenti si considerano ricevuti il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. La Commissione conferma l’avvenuta consegna con un avviso di ricevimento.

Articolo 15: Entrata in vigore Apri come pagina

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Considerando

Considerando 1
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(1) L’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 conferisce alla Commissione il potere di effettuare valutazioni dei modelli di intelligenza artificiale («IA») per finalità generali. L’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 conferisce alla Commissione il potere di nominare esperti indipendenti incaricati di effettuare valutazioni per suo conto. L’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 conferisce alla Commissione il potere di chiedere l’accesso a un modello di IA per finalità generali soggetto a tali valutazioni attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni («API») o altri mezzi e strumenti tecnici adeguati, compreso il codice sorgente. Per aumentare la certezza del diritto e garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione specifichi i mezzi tecnici, i componenti e le condizioni per la fornitura di tale accesso da parte del fornitore del modello. È inoltre opportuno stabilire le modalità dettagliate per la partecipazione di esperti indipendenti qualora la Commissione decida di nominare tali esperti per effettuare valutazioni per suo conto.
Considerando 2
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(2) L’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 conferisce alla Commissione il potere di sanzionare i fornitori di modelli di IA per finalità generali per gli atti e le omissioni elencati in tale disposizione. Per promuovere la certezza del diritto e fornire garanzie procedurali a tali fornitori, è opportuno stabilire disposizioni relative all’apertura e alla chiusura dei procedimenti in vista dell’eventuale adozione di una decisione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689. L’apertura di tali procedimenti non dovrebbe pregiudicare la possibilità per la Commissione di svolgere indagini e chiedere l’adozione di misure prima di tale apertura.
Considerando 3
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(3) A norma dell’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 la Commissione, prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, di tale regolamento, è tenuta a dare al fornitore di un modello di IA per finalità generali al quale ha notificato constatazioni preliminari la possibilità di essere ascoltato e di fornire elementi di prova. Tali fornitori dovrebbero essere tenuti a presentare le proprie osservazioni relative a tali constatazioni in modo sintetico e per iscritto, entro un termine fissato dalla Commissione in modo da conciliare l’efficienza e l’efficacia del procedimento, da un lato, e la possibilità di esercitare il diritto di essere ascoltati, dall’altro.
Considerando 4
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(4) L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Sebbene il destinatario delle constatazioni preliminari debba sempre ricevere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti ivi menzionati, la Commissione dovrebbe poter decidere caso per caso in merito alla procedura appropriata per concedere ulteriore accesso al fascicolo. Nel concedere tale accesso, la Commissione dovrebbe garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe poter chiedere alle persone che forniscono o hanno fornito informazioni o documenti nel corso del procedimento di segnalare i segreti aziendali o altre informazioni riservate. Prima di mettere tali informazioni a disposizione dei destinatari delle constatazioni preliminari, la Commissione dovrebbe valutare, per ciascun singolo documento, se, ai fini dell’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati, la necessità di divulgazione sia preminente rispetto ai danni che la persona che ha fornito le informazioni o i documenti potrebbe subire a causa della loro divulgazione.
Considerando 5
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(5) Nell’interesse della certezza del diritto, è opportuno introdurre termini di prescrizione per quanto riguarda la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, nonché termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie irrogate a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali periodi dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio 2Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/1971 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ([GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_124_R_TOC), ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj))..
Considerando 6
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(6) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato sull’intelligenza artificiale,

Note a piè di pagina

[2] Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/1971 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).
[3] Regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 della Commissione, del 7 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale (GU L, 2025/454, 10.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/454/oj).
[4] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
[5] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
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