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Articolo 35: Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

Si applica a decorrere dal 2 agosto 2025, ai sensi di Articolo 113(b)
1. La Commissione assegna un numero di identificazione unico a ciascun organismo notificatoorganismo notificatoun organismo di valutazione della conformità notificato in conformità del presente regolamento e di altre pertinenti normative di armonizzazione dell'UnioneArticle 3(22), anche se un organismo è notificato a norma di più atti dell'Unione.
2. La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, inclusi i loro numeri di identificazione e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.