AI Act Documents:

Articolo 113: Entrata in vigore e applicazione

Si applica a decorrere dal 1 agosto 2024, ai sensi di Articolo 113
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.
Tuttavia:
(a) i capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e dell'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, che si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2026;
(b) Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;
(c) il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal:
(i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e
(ii) 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.
(d) Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal 27 luglio 2026.