Articolo 113: Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.
Tuttavia:
(a)
i capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e dell'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, che si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2026;I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;
(b)
Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;
(c)
il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal:L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.
(i)
2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; eNon esisteva prima della modifica.
(ii)
2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.Non esisteva prima della modifica.
(d)
Gli articoli da 102 a 110 si applicano a decorrere dal 27 luglio 2026.Non esisteva prima della modifica.