Sezione 5
Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
Articolo 88: Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
1.
La Commissione ha competenze esclusive per la vigilanza e l'esecuzione del capo V, tenendo conto delle garanzie procedurali a norma all'articolo 94. La Commissione affida l'attuazione di tali compiti all'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47), fatte salve le competenze di organizzazione della Commissione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione sulla base dei trattati.
2.
Fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) possono chiedere alla Commissione di esercitare le competenze di cui alla presente sezione, ove ciò sia necessario e proporzionato per assisterle nell'adempimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.