CAPO IX: Monitoraggio Successivo All'immissione sul Mercato, Condivisione Delle Informazioni e Vigilanza del Mercato
Sezione 3
- Articolo 74: Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
- Articolo 75: Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA e assistenza reciproca
- Articolo 75a: Poteri di controllo ed esecuzione dell'ufficio per l'IA
- Articolo 75b: Impegni
- Articolo 75c: Non conformità, sanzioni pecuniarie e penalità di mora
- Articolo 75d: Garanzie e ulteriori precisazioni
- Articolo 76: Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 77: Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali e cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 78: Riservatezza
- Articolo 79: Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio
- Articolo 80: Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III
- Articolo 81: Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Articolo 82: Sistemi di IA conformi che presentano un rischio
- Articolo 83: Non conformità formale
- Articolo 84: Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA
Sezione 4
- Articolo 85: Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Articolo 86: Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Articolo 87: Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 88: Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Articolo 89: Azioni di monitoraggio
- Articolo 90: Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Articolo 91: Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Articolo 92: Potere di effettuare valutazioni
- Articolo 93: Potere di richiedere misure
- Articolo 94: Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali