Considerando 95
(95)
Fatto salvo il diritto dell'Unione applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680, tenendo in considerazione la natura invasiva dei sistemi di identificazione biometricaidentificazione biometricail riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometricidati biometricii dati personalidati personalii dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679Article 3(50) ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopiciArticle 3(34) con quelli di individui memorizzati in una banca datiArticle 3(35) remota a posteriori, l'uso di tali sistemi dovrebbe essere soggettosoggettoai fini della prova in condizioni reali, una persona fisica che partecipa a prove in condizioni realiArticle 3(58) a tutele. I sistemi di identificazione biometricaidentificazione biometricail riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometricidati biometricii dati personalidati personalii dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679Article 3(50) ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopiciArticle 3(34) con quelli di individui memorizzati in una banca datiArticle 3(35) remota a posteriori dovrebbero sempre essere utilizzati in modo proporzionato, legittimo e strettamente necessario e quindi mirato, per quanto riguarda le persone da identificare, il luogo e l'ambito temporale e sulla base di un set di dati chiuso di filmati acquisiti legalmente. In ogni caso, i sistemi di identificazione biometricaidentificazione biometricail riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometricidati biometricii dati personalidati personalii dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679Article 3(50) ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopiciArticle 3(34) con quelli di individui memorizzati in una banca datiArticle 3(35) remota a posteriori non dovrebbero essere utilizzati nel quadro delle attività di contrastoattività di contrastole attività svolte dalle autorità di contrasto o per loro conto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesseArticle 3(46) per condurre una sorveglianza indiscriminata. Le condizioni per l'identificazione biometricaidentificazione biometricail riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometricidati biometricii dati personalidati personalii dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679Article 3(50) ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopiciArticle 3(34) con quelli di individui memorizzati in una banca datiArticle 3(35) remota a posteriori non dovrebbero, in ogni caso, fornire una base per eludere le condizioni del divieto e le rigorose eccezioni per l'identificazione biometricaidentificazione biometricail riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometricidati biometricii dati personalidati personalii dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679Article 3(50) ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopiciArticle 3(34) con quelli di individui memorizzati in una banca datiArticle 3(35) remota «in tempo reale».