AI Act Documents:

Articolo 77: Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali e cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato

Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026, ai sensi di Articolo 113
1. Le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione, hanno il potere di richiedere qualsiasi informazione o documentazione creata o mantenuta dall'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) competente a norma del presente regolamento o di accedervi, per via elettronica, in una lingua e in un formato leggibile meccanicamente accessibili, quando l'accesso a tali informazioni o documentazione è necessario per l'efficace adempimento dei loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione. Il presente articolo non pregiudica le competenze, i compiti, i poteri e l'indipendenza delle autorità o degli organismi pubblici nazionali competenti nell'ambito dei loro mandati.
1a. 1 bis. Fatte salve le condizioni specificate nel presente articolo, l'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) concede all'autorità pubblica o all'organismo pubblico competenti di cui al paragrafo 1 l'accesso a tali informazioni o documentazione, anche richiedendole al fornitorefornitoreuna persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuitoArticle 3(3) o al deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), ove necessario e senza indebito ritardo.
1b. 1 ter. Le autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) e le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 1 cooperano strettamente e si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per l'adempimento dei rispettivi mandati, al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e del diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali e di razionalizzare le procedure, rispettando nel contempo i rispettivi compiti, competenze, poteri e indipendenza. Ciò include, in particolare, lo scambio di informazioni, ove necessario, per l'efficace supervisione o esecuzione del presente regolamento e delle altre rispettive normative dell'Unione.
2. Entro il 2 novembre 2024 ciascuno Stato membro individua le autorità o gli organismi pubblici di cui al paragrafo 1 e ne pubblica l'elenco. Gli Stati membri notificano l'elenco alla Commissione e agli altri Stati membri e lo tengono aggiornato.
3. Qualora la documentazione di cui al paragrafo 1 non sia sufficiente per accertare un'eventuale violazione degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, l'autorità pubblica o l'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 può presentare all'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) una richiesta motivata al fine di organizzare una prova del sistema di IAsistema di IAun sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtualiArticle 3(1) ad alto rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) mediante mezzi tecnici. L'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) organizza le prove coinvolgendo da vicino l'autorità pubblica o l'organismo pubblico richiedente entro un termine ragionevole dalla richiesta.
4. Qualsiasi informazione o documentazione ottenuta a norma del presente articolo dalle autorità o dagli organismi pubblici nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trattata in conformità degli obblighi di riservatezza stabiliti all'articolo 78.