Articolo 75a: Poteri di controllo ed esecuzione dell'ufficio per l'IA
1.
Nell'esercizio dei suoi compiti di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) previsti dalla presente sezione nonché dall'articolo 14, paragrafo 4, e dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) è autorizzato a recuperare integralmente dall'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) pertinente la totalità dei costi delle sue attività di controllo ed esecuzione in relazione ai casi di non conformità, inclusi i costi per le risorse umane e tecniche, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020. L'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.Non esisteva prima della modifica.
2.
Qualora abbia motivi ragionevoli per sospettare la non conformità al presente regolamento da parte di un fornitorefornitoreuna persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuitoArticle 3(3) o di un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) di un sistema di IAsistema di IAun sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtualiArticle 3(1) di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può adottare una decisione di avviare un'indagine su tale non conformità conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1020. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) notifica all'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) del sistema di IAsistema di IAun sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtualiArticle 3(1) interessato l'avvio di tale indagine. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo di propria iniziativa o a seguito di un reclamo ricevuto a norma dell'articolo 85 del presente regolamento, anche prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1020.Non esisteva prima della modifica.
Qualora abbia motivo di sospettare la non conformità al presente regolamento da parte di un fornitorefornitoreuna persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuitoArticle 3(3) o di un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) di un sistema di IAsistema di IAun sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtualiArticle 3(1) di cui all'articolo 75, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) può inviare all'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) una richiesta affinché valuti la questione.Non esisteva prima della modifica.
3.
L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può esercitare i poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/1020 e all'articolo 74, paragrafi 12 e 13, del presente regolamento mediante richiesta semplice o decisione.Non esisteva prima della modifica.
Nel richiedere informazioni, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Qualora si tratti di una richiesta semplice, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) precisa inoltre che, sebbene non vi sia alcun obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di risposta volontaria le informazioni devono essere corrette e non fuorvianti e indica le potenziali sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5, in caso di fornitura di informazioni inesatte o fuorvianti. Qualora la richiesta sia presentata mediante decisione, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) indica inoltre le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5, in caso di fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e indica il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) trasmette una copia della richiesta all'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) dello Stato membro nel cui territorio è situato l'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) o il suo rappresentante legale.Non esisteva prima della modifica.
4.
Al fine di svolgere i compiti ad esso assegnati a norma della presente sezione, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può effettuare tutte le necessarie ispezioni a distanza o in loco in virtù dei poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2019/1020 e all'articolo 74, paragrafo 5, del presente regolamento. Quando effettua un'ispezione, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) informa il fornitorefornitoreuna persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuitoArticle 3(3) interessato dell'oggetto e della finalità dell'indagine, delle pertinenti sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5, del presente regolamento nonché del diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Prima di effettuare un'ispezione, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) informa l'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) dello Stato membro nel cui territorio è situato l'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) o il suo rappresentante legale.Non esisteva prima della modifica.
Nel corso di tale ispezione, al personale dell'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) è conferito il potere di:Non esisteva prima della modifica.
(a)
accedere a tutti i locali, i terreni o le proprietà aziendali dell'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) interessato situati nell'Unione;Non esisteva prima della modifica.
(b)
esaminare i registri, i dati e altri materiali rilevanti per l'esecuzione dei loro compiti, su qualsiasi forma di supporto;Non esisteva prima della modifica.
(c)
prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti di registri, dati e qualsiasi altro documento;Non esisteva prima della modifica.
(d)
chiedere a una qualsiasi delle persone soggette all'ispezione o ai loro rappresentanti, o a membri del personale spiegazioni orali o scritte su fattori o documenti relativi all'oggetto e alle finalità dell'ispezione e registrarne le risposte;Non esisteva prima della modifica.
(e)
apporre sigilli ai locali, ai registri o ai documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.Non esisteva prima della modifica.
Se l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) constata che una persona fisica o giuridica si oppone a un'ispezione o la ostacola, l'autorità nazionale competenteautorità nazionale competenteun'autorità di notificaautorità di notifical'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggioArticle 3(19) o un'autorità di vigilanza del mercato; per quanto riguarda i sistemi di IA messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, i riferimenti alle autorità nazionali competenti o alle autorità di vigilanza del mercato contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al Garante europeo della protezione dei datiArticle 3(48) dello Stato membro interessato presta la necessaria assistenza, richiedendo, se del caso, l'assistenza della polizia o di un'autorità di contrasto equivalente, affinché possa effettuare l'ispezione in loco.Non esisteva prima della modifica.
Se l'ispezione in loco di locali, terreni o proprietà aziendali richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) richiede tale autorizzazione. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. Qualora sia richiesta tale autorizzazione, l'autorità giudiziaria nazionale verifica tempestivamente che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate tenuto conto dell'oggetto dell'indagine o dell'ispezione nonché dei documenti forniti dall'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) unitamente alla decisione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e, se del caso, sulla natura del coinvolgimento della persona soggetta alle misure coercitive. L'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'indagine o dell'ispezione, né esigere informazioni contenute nel fascicolo dell'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47). Conformemente ai trattati, il controllo della legittimità della decisione dell'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) compete esclusivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea.Non esisteva prima della modifica.
5.
Su richiesta dell'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47), l'autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) competente di uno Stato membro può svolgere nel proprio territorio qualsiasi indagine, ispezione o porre in essere altra misura di accertamento dei fatti in nome e per conto dell'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) al fine di stabilire se vi sia stata una violazione del presente regolamento. I funzionari delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere a tali indagini, ispezioni o porre in essere misure di accertamento dei fatti, così come le persone da esse autorizzate o nominate, esercitano i loro poteri conformemente al loro diritto nazionale.Non esisteva prima della modifica.
6.
Oltre ai poteri di cui dispone a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47), nell'esercizio delle sue competenze di cui all'articolo 75, paragrafo 1, può:Non esisteva prima della modifica.
(a)
imporre agli operatori di fornire l'accesso ai loro sistemi di IA e fornire spiegazioni in merito;Non esisteva prima della modifica.
(b)
imporre all'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) l'obbligo di conservare tutti i dati e i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.Non esisteva prima della modifica.
7.
Al fine di ricevere assistenza nel monitoraggio dell'effettiva attuazione e della conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, così come consulenze o conoscenze specifiche nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può nominare esperti e revisori esterni indipendenti, nonché esperti, squadre investigative e revisori delle autorità competenti dello Stato membro, con l'accordo dell'autorità interessata. Le informazioni ottenute a seguito di tali azioni di monitoraggio sono condivise con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri.Non esisteva prima della modifica.
8.
Le informazioni raccolte a norma del presente articolo sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.Non esisteva prima della modifica.