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Articolo 75c: Non conformità, sanzioni pecuniarie e penalità di mora

Si applica a decorrere dal 27 luglio 2026, ai sensi di Omnibus digitale sull'IA, Articolo 4
1. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47), qualora constati che un operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, non rispetta le pertinenti disposizioni del presente regolamento o gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 75 ter, adotta una decisione che stabilisce tale non conformità.
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) comunica le sue constatazioni preliminari all'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) interessato. Nelle constatazioni preliminari l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che l'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) interessato debba adottare, al fine di dar seguito in maniera efficace alle constatazioni preliminari.
3. Nella decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) ordina, se del caso, all'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) interessato di adottare le misure necessarie per garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che l'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) intende adottare per conformarsi alla decisione. L'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) interessato fornisce all'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione in seguito alla loro attuazione. Prima di chiedere l'adozione di qualsiasi misura, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può avviare un dialogo strutturato con l'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) del sistema di IAsistema di IAun sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtualiArticle 3(1) in questione. Nel corso di tale dialogo, l'operatoreoperatoreun fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4), un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributoreArticle 3(8) può proporre di assumersi impegni conformemente all'articolo 75 ter.
4. Una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo può essere accompagnata dall'imposizione di sanzioni conformemente all'articolo 99, paragrafi da 3 a 7, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis all'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) nell'esecuzione dei suoi compiti di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 75, paragrafo 1.
In particolare, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 4:
(a) la violazione di qualsiasi applicabile disposizione del presente regolamento, comprese quelle non elencate all'articolo 99, paragrafo 4;
(b) il mancato rispetto delle decisioni o delle misure adottate in virtù dei poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, o all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dei poteri di cui all'articolo 75 bis del presente regolamento;
(c) il mancato rispetto di un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 75 ter.
La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti all'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) per dare seguito a una richiesta è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 5.
5. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) può adottare una decisione che impone penalità di mora al fine di obbligare gli operatori, per i quali è competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, a:
(a) sottoporsi a un'indagine;
(b) a dar seguito a una richiesta di informazioni disposta da una decisione a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 3;
(c) sottoporsi a un'ispezione disposta da una decisione a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 4;
(d) fornire risposte o spiegazioni corrette e complete nel contesto di un'ispezione disposta da una decisione a norma dell'articolo 75 bis, paragrafo 4;
(e) conformarsi alle azioni correttive disposte in virtù dei poteri di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020;
(f) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 75 ter; oppure
(g) conformarsi a una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Tali penalità di mora sono effettive e proporzionate e, se del caso, il loro importo giornaliero non supera il 5 % del reddito medio giornaliero o del fatturato annuo mondiale dell'esercizio precedente, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione.
6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni dell'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) che fissano una sanzione pecuniaria o una penalità di mora a norma del presente articolo. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora inflitta.
7. I fondi raccolti mediante l'imposizione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora a norma del presente articolo contribuiscono al bilancio generale dell'Unione.
8. I poteri conferiti all'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) dal presente articolo sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nel caso di violazioni continuate o ripetute il termine di prescrizione decorre invece dal giorno in cui è cessata la violazione.
Il potere dell'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) di dare esecuzione delle decisioni adottate ai sensi del presente articolo è soggettosoggettoai fini della prova in condizioni reali, una persona fisica che partecipa a prove in condizioni realiArticle 3(58) a un termine di prescrizione di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
L'atto di esecuzione di cui all'articolo 75 quinquies, paragrafo 3, specifica il primo e il secondo comma del presente paragrafo, nonché le circostanze in cui i termini di prescrizione sono interrotti.
9. Qualora accerti l'assenza di motivi per adottare una decisione di non conformità, l'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) chiude il procedimento mediante una decisione. Tale decisione si applica con effetto immediato.