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Articolo 4: Alfabetizzazione in materia di IA

Si applica a decorrere dal 2 febbraio 2025, ai sensi di Articolo 113(a)
1. I fornitori e i deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IAalfabetizzazione in materia di IAle competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causareArticle 3(56) del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IAalfabetizzazione in materia di IAle competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causareArticle 3(56) per alcuna persona.
2. La Commissione e gli Stati membri sostengono e agevolano gli sforzi dei fornitori e dei deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) di sistemi di IA, in particolare delle PMI, nell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Commissione pubblica esempi pratici di come adempiere a tale obbligo sulla piattaforma unica di informazione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, lettera b).
3. Il consiglio per l'IA adotta raccomandazioni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze, per sostenere la Commissione e gli Stati membri nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IAalfabetizzazione in materia di IAle competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployerdeployeruna persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionaleArticle 3(4) e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causareArticle 3(56) richiesta a norma del paragrafo 1, anche stabilendo obiettivi comuni.