Articolo 60a: Prove di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
1.
Gli Stati membri possono consentire, conformemente al presente articolo, lo svolgimento di prove di sistemi di IA ad alto rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA da parte di fornitori o potenziali fornitori di prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, al fine di valutare e verificare la conformità di tali sistemi ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 15.Non esisteva prima della modifica.
2.
Gli Stati membri che scelgono di consentire lo svolgimento di prove di cui al paragrafo 1 adottano, individualmente o congiuntamente, quadri per le prove in condizioni reali.Non esisteva prima della modifica.
3.
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione qualsiasi quadro per le prove in condizioni reali che adotta prima di attuarlo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B.Non esisteva prima della modifica.
4.
Gli Stati membri che hanno adottato quadri per le prove in condizioni reali garantiscono che le autorità nazionali competenti, le autorità pertinenti e le autorità pubbliche responsabili della gestione e del funzionamento delle infrastrutture e dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, cooperino strettamente e in buona fede tra loro e rimuovano qualsiasi ostacolo pratico, anche per quanto riguarda le norme procedurali che disciplinano l'accesso alle infrastrutture pubbliche fisiche, ove necessario, al fine di applicare con efficacia tali quadri relativi alle prove in condizioni reali e di effettuare prove sui prodotti basati sull'IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.Non esisteva prima della modifica.
5.
I quadri per le prove in condizioni reali stabiliscono i requisiti in base ai quali si effettuano le prove in condizioni reali. Tali quadri:Non esisteva prima della modifica.
(a)
prevedono la presentazione di un piano obbligatorio di prove in condizioni reali da concordare tra il fornitorefornitoreuna persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuitoArticle 3(3) o potenziale fornitorefornitoreuna persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuitoArticle 3(3) e l'autorità nazionale competenteautorità nazionale competenteun'autorità di notificaautorità di notifical'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggioArticle 3(19) o un'autorità di vigilanza del mercato; per quanto riguarda i sistemi di IA messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, i riferimenti alle autorità nazionali competenti o alle autorità di vigilanza del mercato contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al Garante europeo della protezione dei datiArticle 3(48) o l'autorità pertinente conformemente alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B;Non esisteva prima della modifica.
(b)
garantiscono la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 60, paragrafi 2 e 3, paragrafo 4, lettere da d) a j), e paragrafi da 5 a 9, laddove qualsiasi riferimento alle autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) in tali disposizioni si intenda fatto all'autorità nazionale competenteautorità nazionale competenteun'autorità di notificaautorità di notifical'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggioArticle 3(19) o un'autorità di vigilanza del mercato; per quanto riguarda i sistemi di IA messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, i riferimenti alle autorità nazionali competenti o alle autorità di vigilanza del mercato contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al Garante europeo della protezione dei datiArticle 3(48) o all'autorità pertinente, a seconda dei casi, conformemente alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B;Non esisteva prima della modifica.
(c)
includono disposizioni efficaci in materia di governance e assunzione di responsabilità;Non esisteva prima della modifica.
(d)
garantiscono un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e dei diritti fondamentali.Non esisteva prima della modifica.
6.
Le prove in condizioni reali sono conformi alle disposizioni applicabili stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B. I requisiti stabiliti in tali disposizioni non pregiudicano l'applicazione del presente articolo nella misura necessaria a consentire lo svolgimento delle prove di cui al paragrafo 1.Non esisteva prima della modifica.