Considerando 160
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Le autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) e la Commissione dovrebbero poter proporre attività congiunte, comprese indagini congiunte, che dovrebbero essere condotte dalle autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) o dalle autorità di vigilanza del mercatoautorità di vigilanza del mercatol'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020Article 3(26) di concerto con la Commissione, al fine di promuovere la conformità, individuare casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione al presente regolamento riguardo a specifiche categorie di sistemi di IA ad alto rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) che si rileva presentino un rischiorischiola combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stessoArticle 3(2) grave in due o più Stati membri. Le attività congiunte volte a promuovere la conformità dovrebbero essere svolte conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020. L'ufficio per l'IAufficio per l'IAla funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla CommissioneArticle 3(47) dovrebbe fornire sostegno di coordinamento per le indagini congiunte.